Capitolo 19 LAVORI STRADALI
19.1 Demolizioni
di pavimentazioni stradali e/o fondazioni stradali. 19.2 Rilevati stradali. 19.3 Opere d’arte. 19.4 Pavimentazioni
stradali. 19.5 Cilindrature,
trattamenti superficiali. 19.6 Opere varie. 19.7 Lastricati,
cordoli, traversole, selciati. 19.8 Barriere metalliche
spartitraffico, delineatura e barriere fonoassorbenti. Segnaletica stradale. |
Capitolo 19
NORME PER LA
MISURAZIONE DELLE OPERE
SCAVI
Gli
scavi di sbancamento, a sezione obbligata, relativi alle opere del presente
capitolo sono computati e misurati con i prezzi di cui al capitolo 17 par. 1.
Per
gli scavi a sezione obbligata che interessano la realizzazione di fondazioni di
opere d’arte, la misurazione deve essere effettuata riferendosi agli elaborati
di progetto, ovvero devono essere computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto dell’area di base della fondazione per la sua
profondità considerata dal piano dello scavo di sbancamento, ovvero dal terreno
naturale, quando detto piano di sbancamento non viene eseguito. Qualora gli
scavi a sezione obbligata sono armati mediante puntellature e sbatacchiature,
nel calcolo della superficie di fondazione, è computato anche lo spazio necessario
per la posa in opera e la successiva rimozione dei sostegni provvisori delle
pareti scavate.
Gli acciai per il cemento armato di
cui al paragrafo 3 sono compensati con i prezzi previsti al capitolo 3
paragrafo 5.
SOVRASTRUTTURE STRADALI
I
lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se
dalle misure di controllo rilevate dalla Direzione Lavori dovessero risultare
spessori, lunghezza e cubature effettivamente superiori.
Soltanto
nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori
dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In
nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'impresa.
Resta
sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione
delle operazioni di collaudo.
Per
le opere relative ai rilevati stradali, alle sistemazioni dei versanti, al
consolidamento dei terreni, etc., per le quali può essere previsto l'uso di
geosintetici, geogriglie, geotessuti, georeti, biostuoie, biofeltri, geocelle,
geocompositi, terre armate, etc., si può fare riferimento al cap. 17, paragrafo
3.
CASSERATURE ED ARMATURE
DEI CASSERI.
I
prezzi delle casserature orizzontali e/o verticali di cui al paragrafo 3 si
applicano per altezze da terra fino a m 10,00; per altezze superiori dovrà
essere formulata apposita analisi.
Le presenti
prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale
d'appalto.